Cittadini italiani in rientro dall’estero & cittadini stranieri in italia

Cittadini italiani in rientro dall’estero & cittadini stranieri in italia

Il DPCM 3 dicembre 2020 continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. 

In particolare:

Non esiste più un elenco F di Paesi dai quali vige un divieto di ingresso in Italia. I Paesi precedentemente inclusi nell’elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia) sono ora inclusi nell’elenco E: gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di previse motivazioni e con obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro.

Tutti i Paesi UE, Schengen e associati, rimangono in Elenco B, senza particolari limitazioni, fino al 9 dicembre. Dal 10 dicembre, passano nell’elenco C, con obbligo di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.

Vi sono variazioni nei Paesi che compongono l’elenco D, ma non varia la disciplina per spostamenti/ingressi da questi Paesi.

Sono previste limitazioni ulteriori per gli spostamenti nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.

 Gli elenchi dell’Allegato 20 con le relative disposizioni per l’ingresso in Italia sono:

  1. San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

 B Fino al 9 dicembre: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole  Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 

 Dal 10 dicembre: Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 3 dicembre 2020:

 SPOSTAMENTI e INGRESSO IN ITALIA: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi, senza obbligo di motivazione.

 C Fino al 9 dicembre, sono in elenco C solo: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioniinternazionali), Spagna (inclusi territori nel continente africano)

 Dal 10 dicembre: oltre ai Paesi già menzionati, si aggiungono all’elenco C anche: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

 SPOSTAMENTI: in base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi delll’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni previste in Italia su base regionale).

SOGGIORNI/TRANSITI DAI PAESI DELL’ELENCO C, 

21 DICEMBRE – 6 GENNAIO

Indipendentemente da nazionalità e residenza, coloro che si recano dall’Italia nei Paesi dell’elenco C o che vi transitano, per uno o più giorni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per motivi non di necessità (ad esempio, per turismo),  e rientrano in Italia tra il 21 e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio, sono sottoposti a isolamento fiduciario;

 Indipendentemente da nazionalità e  residenza, coloro che entrano in Italia dai Paesi dell’elenco C, per motivi non di necessità, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio (essendo stati in uno o più Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), sono sottoposti a isolamento fiduciario.

Sono considerati motivi di necessità: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza.

 Tali disposizioni si applicano fino al 15 gennaio 2021.   

D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del  DPCM 3 dicembre 2020:

 SPOSTAMENTI: per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

 Sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 dicembre – 6 gennaio. Per maggiori informazioni, si rimanda alla sezione “Le Misure sul Territorio Nazionale”.

INGRESSO IN ITALIA: All’ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell’elenco D,  è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

 Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco D. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

E- Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi) 

 SPOSTAMENTI: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

 Sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 dicembre – 6 gennaio.

 MODALITA’ DI INGRESSO IN ITALIA: Il rientro/l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari. Il DPCM 3 dicembre 2020 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).

All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato. È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.

Sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento in rientro dai Paesi dell’elenco E. I casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

ECCEZIONI

Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone.

 A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone NON si applicano:

  1. a) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  1. b) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  1. c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d’obbligo;
  1. d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
  1. e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  1. f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  1. g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni;
  1. h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  1. i) agli ingressi mediante voli “Covid-tested” (vedere sezione dedicata), conformemente all’ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

L’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:

all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

al personale viaggiante;

agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Per informazioni sulle modalità di applicazione di quest’ultima esenzione, si raccomanda di consultare la procedura indicata dal Ministero della Salute, a questo link.

Aggiornamenti: cittadini italiani in rientro dall’estero & cittadini stranieri in Italia

normativa_anti-covid_per_rientro_da_estero_14_10_20

 QUESTIONARIO INFORMATIVO

MODELLO1

MODELLO2

 

Antonio Peragine

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.