Covid e rimpatri:le nuove regole per Brasile e Austria
ROMA – Alla luce dell’ordinanza firmata sabato scorso da Roberto Speranza, confermato dal Premier Mario Draghi alla guida del Ministero della Salute, il Ministero degli Affari esteri ha pubblicato le nuove regole in vigore per i rientri in Italia da Brasile e Austria.
REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE
In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestino sintomi da COVID-19):
coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell’esercizio delle loro funzioni;
coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.
In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;
L’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
REGOLE SPECIFICHE PER L’AUSTRIA
Dal 14 febbraio al 5 marzo 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.