La Farnesina sconsiglia i viaggi all’estero
Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie e, in seguito all’ordinanza pubblicata ieri dal Ministero della Salute che prevede nuove norme dal 31 marzo al 6 aprile 2021, pubblica un nuovo Focus rivolto ai cittadini italiani in rientro dall’estero e ai cittadini stranieri in Italia.
La normativa italiana anti-Covid prevede degli elenchi di Paesi per il rientro dai quali sono in vigore differenti limitazioni all’ingresso sul territorio nazionale, anche in relazione alla data dell’ingresso in Italia.
Per il gruppo A, che comprende unicamente Città del Vaticano e San Marino, non è prevista alcuna limitazione.
Nel gruppo B sono compresi gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati insieme dai Ministeri della Salute e degli Affari Esteri. Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve soltanto compilare una autodichiarazione, recante l’indicazione dei Paesi nei quali si è soggiornato nei 14 precedenti l’ingresso ed i motivi dello spostamento. Attualmente nessuno Stato è compreso in questo elenco.
Fanno parte del gruppo C: Austria (con alcuni limitazioni specifiche), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco.
Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (chi non lo presenterà all’arrivo in Italia dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario). Dal 31 marzo al 6 aprile 2021, in aggiunta agli obblighi su esposti, chi fa ingresso in Italia avendo soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti, a prescindere dal risultato del tampone, deve sottoporsi all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria per 5 giorni. Al termine dell’isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico.
Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore e Tailandia rientrano nel gruppo D. Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).
Rientrano nel gruppo E tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi, compresi il Regno Unito e il Brasile, per i quali vigono regole speciali. L’ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia. Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale.
Per tutti i gruppi sono previste eccezioni all’obbligo di isolamento. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 gli obblighi di sorveglianza sanitaria, di isolamento fiduciario e, salvo ove espressamente indicato, di tampone molecolare o antigenico non si applicano: all’equipaggio dei mezzi di trasporto; al personale viaggiante; agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie; ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni; agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana; agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni; agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
L’ordinanza di ieri contiene anche alcune regole specifiche per l’Austria. Fino al 6 aprile 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito secondo la seguente disciplina: obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.
Regole specifiche sono previste infine per la Gran Bretagna e i Brasile.
In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità (è necessario specificare nell’autodichiarazione il motivo del rientro presso la propria residenza oppure quello di assoluta necessità). In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina: obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo; obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto); obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Infine in caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19: coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021; i funzionari e gli agenti dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare e delle forze di polizia, nell’esercizio delle loro funzioni; coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia; coloro che debbano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori.
Ulteriori informazioni si possono trovare sui siti del Ministero degli Affari Esteri e della Salute.