L’evoluzione normativa dei diritti delle donne e di uguaglianza tra i sessi

L’evoluzione normativa dei diritti delle donne e di uguaglianza tra i sessi

Di Roberta Costa

Lo so, appena leggerete il titolo molti di voi penseranno «Oh che noia! il solito articolo sui diritti delle donne, sulla cd. “difficoltà di genere”, sull’emancipazione femminile, ma ancora che volete???». Ed è proprio qui che si comprende come mai la nostra società sia ancora ben lontana dal consolidare nella mentalità collettiva il fatto che il ruolo della donna nella famiglia, nel mondo del lavoro, nella società non può essere considerato secondario rispetto a quello degli uomini. Ma nonostante tutto, la condizione della donna è radicalmente cambiata rispetto al passato.

Nonostante il retaggio storico e culturale, da cui provengono le donne di tutto il mondo, le abbia sempre relegate in una condizione di subalternità rispetto all’uomo (solo il 30 gennaio 1945 si è conquistato il diritto al voto), fortunatamente però gli apparati normativi, intendendosi per tali la Dichiarazione Universale dei diritti umani, la Costituzione della Repubblica italiana e svariate leggihanno e stanno cambiando la rotta, quantomeno in Italia. C’è infatti un filo rosso che attraversa queste leggi: la promozione della dignità della persona umana attraverso l’inclusione sociale, l’inserimento nel lavoro, la lotta alle discriminazioni, la valorizzazione dei legami familiari, la promozione della parità e il riconoscimento della differenza femminile. Come ormai dovrebbe essere noto a tutti, per parità di genere s’intende l‘assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo.

In ambito internazionale, l‘uguaglianza di genere è anzitutto uno degli obbiettivi principali della Dichiarazione Universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Un principio che ha visto posto al centro dell’attenzione soprattutto la condizione delle donne, in un contesto storico internazionale caratterizzato da morte e distruzione, ma anche dalla profonda speranza di ricostruire ciò che era andato perduto in un contesto di innovazione e progresso culturale ed economico. L’art. 16 comma 1 della Dichiarazione Universale dei diritti umani recita testualmente: «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei relativi coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato».

Il richiamo nel primo comma dell‘articolo a “un’età adatta” è di fondamentale importanza poiché si mise al bando (almeno formalmente) l’abominevole pratica, ancora diffusa in alcuni paesi del mondo, delle “spose bambine”. Sotto il profilo della parità di prerogative sia per l’uomo che per la donna, sia in costanza di matrimonio che all’atto del suo scioglimento, la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo è altrettanto importante, poiché afferma il principio secondo il quale «il matrimonio potrà essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi». Detta disposizione ha, infatti, cercato di mettere un freno alla prassi, diffusa anni addietro soprattutto tra le famiglie benestanti, di combinare matrimoni e di dare in sposa la propria figlia a uomini ritenuti buoni partiti, senza che l’opinione della ragazza fosse presa in considerazione.

Milano, 13 gennaio 1979

In Italia, sempre nel 1948, entra in vigore la Costituzione della Repubblica i cui articoli 3, 29, 31, 37, 48 e 51, per ragioni storiche e culturali e per evidenziare meglio l’eguaglianza uomo–donna, hanno sottolineato in modo particolare alcuni diritti che vanno in concreto riconosciuti alle donne.

Oltre all’articolo 3, il quale sancisce che «Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»,la Costituzione ha riconosciuto con forza i seguenti diritti:

  • Il diritto alla protezione della maternità, cioè la predisposizione da parte delle strutture pubbliche di tutto quello che occorre per agevolare la donna nel delicato compito dell’essere madre (art. 31 Cost.).
  • Il diritto della donna lavoratrice, a parità di lavoro, di conseguire le stesse retribuzioni del lavoratore e di avere condizioni di lavoro che le consentano di adempiere la sua funzione in seno alla famiglia (art. 37 Cost).
  • Il diritto della donna all’elettorato attivo una volta conseguita la maggiore età, cioè di votare i propri rappresentanti (art. 48 Cost);
  • il diritto alle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.).

Seppur da angolazioni diverse, la nostra Costituzione è riuscita ad apprestare ampie tutele alle donne, riconoscendo i diritti sopra elencanti come principi assolutamente fondamentali. In particolare, il suffragio universale aprì le porte della politica alle donne, che per la prima volta vennero chiamate alle urne. Un traguardo importante, risultato di un percorso di emancipazione e di lotte iniziato alla fine dell’Ottocento, ma allo stesso tempo tappa di una strada ancora lunga da percorrere, fatta di battaglie, diritti ottenuti e conquiste, che porteranno le donne italiane a ricoprire ruoli importanti in tutti i settori, ma in modo lento e graduale e muovendosi su una strada lastricata di pregiudizi e di una cultura maschilista che ancora oggi stenta a cambiare.

Nonostante nel 1956 le donne entrassero nelle giurie popolari, nel 1960 non avevano accesso ad alcuna professione della pubblica amministrazione, perché ritenute più adatte agli uomini. Le donne, infatti, erano considerate troppo emotive e leggere per assumere posizioni di rilievo nei pubblici uffici. Solo con la legge del 09 febbraio del 1963 n. 66, (ben quindici anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione), si è consentito l’ingresso delle donne in magistratura, ammettendo le donne ai pubblici uffici e alle libere professioni. Il 1 dicembre 1970, esattamente 50 anni fa, venne finalmente introdotta la legge sul divorzio, che rappresentò un punto di svolta per la società italiana, poiché, forse per la prima volta, si prese effettivamente coscienza del cambiamento della realtà socio-culturale italiana. In quegli anni le lotte del movimento femminista italiano avevano portato alla luce evidenti storture sociali e culturali, chiedendo una differente considerazione della donna, soprattutto in ambito familiare.

Famoso è il discorso che fece Nilde Iotti alla Camera dei Deputati il 25 novembre del 1969, quando subito dopo l’approvazione della legge, pronunciò le seguenti parole «Ciò che nel mondo moderno spinge le persone al matrimonio è l’esistenza dei sentimenti. Quando non esistono più i sentimenti, non esiste neppure il fondamento morale su cui si basa la vita familiare». Sulla scorta di tale rivoluzione culturale, il 19 maggio 1975 venne introdotta la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151). Basata sul principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che estendeva alla moglie i diritti che erano stati strettamente riconosciuti solo al marito.

Fino ad allora le norme che regolavano le relazioni tra i coniugi si basavano sul Codice Civile del 1942 che concepiva la famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito. Ci sono voluti “solo 27 anni” affinché si arrivasse a riformare il diritto di famiglia e si mettessero sullo stesso piano i coniugi. Nel corso di tale periodo dal cosiddetto pater familias, risalente al diritto romano, si è passati prima al concetto di “potestà genitoriale” e ora a quello di “responsabilità genitoriale”. Un cambiamento terminologico molto importante, non solo perché non esiste più la supremazia della figura paterna, che un tempo poteva anche coincidere con quella di “padre e padrone”, ma si parla di “responsabilità genitoriale”, togliendo qualsiasi riferimento a ogni forma di potere e ridando il giusto peso alla parola “genitore”, senza distinzione di genere maschile o femminile, quantomeno sulla carta.

Ed ancora, occorre brevemente ricordare altre tappe fondamentali per l’affermazione della parità di genere e la tutela delle donne. Nel 1971 in Italia venne abrogato l’articolo 553 del codice penale che vietava ufficialmente la contraccezione orale. La pillola diventa legale anche nel nostro Paese. Nel 1975 si assiste alla creazione dei primi consultori pubblici che ancora oggi forniscono informazioni affidabili (con degli spazi riservati anche agli/alle adolescenti) sul controllo delle nascite e dei diversi mezzi contraccettivi.

Nel 1976 Tina Anselmi è stata la prima donna a essere nominata ministra della Repubblica Italiana, mentre nell’anno successivo venne riconosciuta la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Nel 1978 venne approvata la discussa legge sull’aborto, e il motivo d’onore non è più attenuante per l’omicidio. Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, venne approvata la riforma dei reati in materia di violenza sessuale con la quale venne introdotto nel codice penale l’articolo 609 bis il quale punisce «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena é diminuita in misura non eccedente i due terzi»

Arrivandoai giorni nostri, nel 2013 vengono finalmente regolamentati i provvedimenti penali da attribuire alla violenza di genere nei confronti delle donne. Infatti, per lo stalking e i maltrattamenti è previsto l’obbligo di arresto immediato; la denuncia è irrevocabile, nel caso in cui la vittima avesse dei ripensamenti per timore o per aver subito minacce; la pena è inasprita se l’atto violento avviene in presenza di minori.

Queste che ho appena elencato sono solo alcune delle norme ottenute dalle donne nel corso degli ultimi 70 anni nel nostro Paese, ottenute con grande sacrificio e sofferenze. E tuttavia nonostante tale significativa evoluzione normativa e le diverse tutele introdotte dall’ordinamento, il percorso verso la parità è ancora lungo, specialmente in ambito professionale. Ancora oggi le lavoratrici donne guadagnano meno rispetto agli uomini. In generale, per le donne il mondo del lavoro è orientato su posizioni meno prestigiose e retribuite rispetto agli uomini. Per non parlare dei pregiudizi relativi al ruolo della donna nell’ambiente familiare, considerato che nella maggior parte casi è la donna a occuparsi della casa e dei figli, rinunciando spesso al proprio lavoro.

A questo punto, permettetemi una considerazione finale. Da donna e professionista, credo che tutto ciò dimostri come in realtà, le discriminazioni subite dalle donne, non dipendono tanto dalla inesistenza delle leggi, quanto dalla cultura, dalla mentalità delle persone e dall’educazione impartita a ciascuno di noi. Le leggi, seppur importantissime, non riusciranno mai ad affermare una parità di genere e una effettiva emancipazione, se non si interviene con tenacia, fin dalla prima infanzia, con una educazione volta alla comprensione di tale principio, cercando di far capire che il ruolo della donna non deve essere associato solo a quello di moglie, madre e di educatrice della prole. È di poche settimane fa la notizia dell’elezione di Kamala Harris come Vicepresidente della Casa Bianca al fianco del neo eletto Presidente Biden.

Tanti articoli di testate italiane (e non solo) riportavano titoli della serie «lo stile familiare e rassicurante arriva alla Casa Bianca» oppure «Kamala Harris è arrivata in tailleur pantalone bianco», «Kamala Harris è la prima donna asioamericana ad assumere l’incarico di Vicepresidente degli Stati Uniti».

Quando smetteremo di meravigliarci?

Quando l’elezione di una donna come Vice Presidente degli Stati Uniti o come Presidente degli Stati Uniti o come Giudice della Corte Suprema, come Presidente della Corte Costituzionale, non sarà più la prima!

Allora, e solo allora, potremmo dire di aver raggiunto l’emancipazione.

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.