Cosa fare in caso di rientro definitivo in Italia? La Console Generale d’Italia risponde

Cosa fare in caso di rientro definitivo in Italia? La Console Generale d’Italia risponde

Cosa fare in caso di rientro definitivo in Italia? A questa domanda risponde la console generale d’Italia a Montreal Silvia Costantini, in un suo intervento pubblicato da Fabrizio Intravaia sul Corriere Italiano, giornale bilingue edito nella capitale quebecchese.


Dopo un lungo periodo – o solo un anno – all’estero per lavoro o altri motivi, può succedere che si decida di (ri-) trasferire la propria residenza in Italia. In tal caso la legge prevede alcune agevolazioni fiscali – franchigie doganali – se il/la cittadino/a italiano/a o di un Paese dell’Unione Europea (UE) è stato/a residente da almeno dodici mesi consecutivi al di fuori del territorio doganale dell’UE.


La competenza è in capo alle Autorità Doganali italiane (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli https://www.adm.gov.it/portale/) nonché alle Autorità regionali, provinciali o comunali, nel caso sia previsto un eventuale contributo finanziario. Il Consolato Generale svolge solo una funzione di sostegno, rilasciando una dichiarazione attestante il periodo di permanenza all’estero e la data di trasferimento.


Quali sono le norme di riferimento?


Il Regolamento (CE) n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Gli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 489/1997 “recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile”.


A cosa si applicano le agevolazioni doganali?


La franchigia doganale, ossia l’esenzione dal pagamento del dazio e dell’IVA, si applica ai beni personali, posseduti dal/la richiedente destinati al suo uso personale o ai bisogni della sua famiglia nel luogo di nuova residenza. Si tratta di effetti personali, biancheria di casa, oggetti d’arredamento (masserizie) o beni strumentali destinati all’uso personale, ecc. che non hanno alcun intento di carattere commerciale. Includono anche l’autovettura, se posseduta da almeno 6 mesi.”


Quali beni sono esclusi dalla franchigia?


Prodotti alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco, mezzi di trasporto a carattere commerciale, materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni. I prodotti audiovisivi (radio, TV, personal computer, ecc.) senza marcatura CE non possono essere importati, ad eccezione di quelli acquistati prima del 1° gennaio 1996, comprovati da idonea documentazione (ad esempio fattura d’acquisto).”


Fino a quando è possibile far arrivare i propri beni in Italia?


Il rientro delle masserizie deve avvenire al massimo entro dodici mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero. Per ulteriori dettagli può essere consultato il sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.adm.gov.it/portale/-/faq-dogane-accise#franchigie.


Vi sono specifiche indicazioni per autoveicoli e motocicli?

Nel caso in cui si volesse importare in Italia un’autovettura o un motociclo, ai fini dell’esenzione doganale occorre: 1) dimostrare la residenza all’estero da almeno dodici mesi; 2) esibire il codice fiscale; 3) dimostrare il possesso e l’uso del veicolo da almeno sei mesi (certificato di proprietà, certificat d’enregistrement / registration certificate); 4) presentare il libretto di circolazione e la scheda tecnica dell’autoveicolo o del motociclo. Ove disponibile, è utile presentare il contratto di acquisto originale del veicolo e la scheda tecnica della casa costruttrice (fiche de données techniques / technical data specification). Per essere utilizzabile in Italia, la documentazione in lingua straniera deve essere tradotta. Sul sito del Consolato Generale è disponibile una lista di traduttori/trici di riferimento a cui rivolgersi: https://consmontreal.esteri.it → Modulistica → Elenco traduttori/trici. Per informazioni sul trasporto del veicolo, sul sito http://www.aci.it si possono ottenere ragguagli sia nel caso si decida di affidare la pratica di immatricolazione ad un’agenzia, oppure laddove ci si rivolga direttamente all’ufficio della Motorizzazione Civile.


Quale documentazione va presentata per il rimpatrio?


Il rimpatrio in Italia e il conseguente trasferimento della residenza vanno comprovati all’Ufficio Doganale competente per il luogo di arrivo tramite presentazione di un’autocertificazione, accompagnata da una copia del passaporto, in corso di validità. Il testo della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini del rimpatrio” è scaricabile da: https://consmontreal.esteri.it → Passaporti e Servizi → Assistenza consolare → Rientro definitivo in Italia, ovvero: https://consmontreal.esteri.it/Consolato_montreal/resource/doc/2021/05/dichiarazione_sostitutiva_di_certificazione_ai_fini_del_rimpatrio_definitivo.pdf). I/Le cittadini /e stranieri/e non appartenenti all’UE possono esibire alle Dogane un “Affidavit” redatto in lingua italiana da un/a notaio/a oppure da un/a avvocato/a esercitante in questa circoscrizione consolare, il cui nominativo risulti nelle liste di questo Consolato Generale e di cui il Consolato Generale provvederà a legalizzare la firma”.aise

Redazione

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