Elezioni Comites: liste entro domani
Scade domani, 3 ottobre, il termine per presentare le liste dei candidati alle elezioni dei Comites del prossimo 3 dicembre. Durante tutto il fine settimana le sedi consolari nel mondo hanno previsto aperture straordinarie degli uffici elettorali per garantire la presentazione delle liste fino all’ultimo giorno utile.
Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Comites composti da 12 membri o 22 per i Comites composti da 18 membri.
Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore.
Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.
Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della documentazione prescritta dalla legge.
Cioè: le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato corredate dai relativi certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti negli elenchi elettorali della circoscrizione consolare, allo scopo di evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati (in conformità con le norme vigenti in materia elettorale); la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale; le sottoscrizioni prescritte dalla legge. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la certificazione elettorale.
Su questo ultimo punto, questa estate è entrato in vigore il dl 117/21 (Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021), che all’articolo 5 stabilisce che, solo per le prossime elezioni del 3 dicembre: a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste è fissato in cinquanta (anzichè cento) per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento (anziché duecento) per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila.
Inoltre, si prevede che le firme dei sottoscrittori a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano esenti da autenticazione, se accompagnate da copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.
I sottoscrittori, quindi, non saranno soggetti all’obbligo di far autenticare la propria firma presso i consolati. Le firme già autenticate dagli Uffici consolari sono considerate valide a tutti gli effetti.
Le firme dei presentatori di lista sono comunque autenticate dal funzionario consolare in considerazione del fatto che la legge prevede che il presentatore della lista si rechi all’Ufficio consolare per consegnare la propria dichiarazione. Rimangono soggette ad autentica le sottoscrizioni alle accettazioni delle candidature.aise