Protocollo Napoli: “Il lavoro della Commissione femminicidio non va depotenziato”
Per tutelare vittime e minori “via curatore speciale, psicologi forensi, sempre ascolto del minore”
Protocollo Napoli, a margine dell’adesione alla riforma Cartabia per quanto riguarda gli emendamenti della Commissione femminicidio (concentrati nel comma 23), individua “un rischio per le donne vittime di violenza in altre modifiche apportate ad articoli del previgente codice di procedura civile, inserite per altro tra i provvedimenti urgenti, senza che si palesi alcuna urgenza di fatto, e si rivolge ai rappresentanti della Camera, dove è in corso l’approvazione del testo, perché siano cancellate o ri-modificate”. Così in un comunicato stampa il Protocollo Napoli, firmato dal Comitato tecnico scientifico di Protocollo Napoli, composto da Caterina Arcidiacono, Antonella Bozzaotra, Gabriella Ferrari Bravo, Elvira Reale ed Ester Ricciardelli.
Il comma 23- sintetizza il comunicato- prevede alcuni degli emendamenti proposti dalla Commissione femminicidio, tra cui l’esplicito riferimento, nel nuovo Codice di procedura civile, all’articolo 31 della Convenzione di Istanbul che impone, in materia di affidi familiari e separazioni, di tenere conto degli episodi di violenza. A questo si aggiunge l’affermazione di alcuni temi, come quello della centralità dei poteri istruttori del giudice chiamato a valutare le allegazioni di violenza; l’ascolto del minore, che non va delegato; la messa al bando della vittimizzazione secondaria, del divieto a servirsi di teorie ascientifiche nelle Ctu e di ricorrere a interventi di mediazione nell’ambito di procedimenti giudiziari di affido dei minori e separazioni”. Per le firmatarie del protocollo vi è stato “un ampio recepimento della Convenzione di Istanbul in una realtà giudiziaria ancora scarsamente formata su questo tema e propensa a parlare di conflitto familiare piuttosto che delle conseguenze della violenza contro le donne”.
Questo quadro positivo, continua la nota stampa, “rischia però di essere depotenziato se non si mettono in luce le criticità dei commi 30-34 che risultano in contraddizione con il comma 23 e che rischiano di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta”. In particolare, “vi è uno stravolgimento del comma 23 quando, in maniera contraddittoria, si dispone l’ascolto delegato dal giudice al curatore speciale, senza precisare che il curatore (come il tutore) o non va nominato in tutti i casi in cui vi siano allegazioni di violenza domestica o in questi casi deve sottostare a regole che non vittimizzino le donne. Inoltre si introduce il curatore speciale nelle circostanze in cui vi sia anche solo una richiesta di decadenza da parte di uno dei due genitori, ad esempio da parte di una donna vittima di violenza nei confronti del partner violento, con conseguenze di grave vittimizzazione secondaria per la lesione del diritto genitoriale”.
Le firmatarie contestano anche “un aggravamento delle sanzioni per i genitori collocatari che non rispettino le disposizioni circa il diritto di visita per l’altro genitore, contenuto nel comma 33. Sappiamo- si legge ancora- come questa materia sia altamente sensibile per le vittime di violenza, rivolte a tutelare i figli, e come esse subiscano già la tagliola di questi provvedimenti, con effetti pregiudizievoli e deleteri sulla loro stessa autonomia e sulla sicurezza loro e dei loro figli. Questo aggravamento delle penalità- proseguono- trova una corrispondenza sintonica con i postulati della cosiddetta psicologia forense, le cui associazioni hanno già da anni esplicitato finalità di compressione dei diritti di coloro che cercano (madri in prevalenza) di tutelare i figli che rifiutano i contatti con il genitore violento”.
Nel documento del 2017, ‘Buone prassi giudiziarie e psicosociali in favore della bigenitorialità e di contrasto all’alienazione parentale’, a cura di diverse associazioni private giuridico-forensi si legge che “al fine di scongiurare quei comportamenti dei genitori che siano di ‘danno alla serena crescita del figlio’ si consiglia l’adozione di tutta una serie di ‘rimedi’ anticipati dai maggiori tribunali in Italia, con la previsione di una sanzione per ogni volta che si replichi un inadempimento alla corretta esplicazione della responsabilità genitoriale”.
In ultimo le firmatarie stigmatizzano “le modifiche relative al comma 34 che interviene sugli articoli 13 e 15 del Codice di procedura civile, con oggetto l’accesso all’Albo dei consulenti tecnici”. Infatti, “introdurre in una norma di legge qualifiche professionali assenti dall’ordinamento istituzionale è quanto meno avventato. È necessario ricordare che, a livello di corsi di laurea, qualunque ne sia l’indirizzo, la qualifica conseguita è quella di psicologo. Nell’abilitazione alla professione, che si consegue con il superamento dell’Esame di stato, non c’è distinzione nell’unica categoria dei laureati in psicologia, così come avviene per la categoria dei laureati in medicina e chirurgia. Pertanto, per evitare discriminazioni non presenti per le altre categorie professionali, riteniamo che, sulla modifica all’articolo 13 avanzata nel comma 34, si debba procedere all’inserimento di un’unica categoria, quella psicologica, in accordo con quanto accade per la categoria già presente ‘medico chirurgica’, eliminando così le sottocategorie menzionate di ‘psicologi forensi e dell’età evolutiva’, non presenti nell’ordinamento ministeriale e che introdurrebbero indebite discriminazioni all’interno della categoria psicologica”.
Sempre relativamente alle modifiche dell’articolo 15, le firmatarie ribadiscono che “riteniamo che vadano cancellate perché si riferiscono solo alle competenze da attribuire alle sottocategorie di psicologi forensi e dell’età evolutiva, che abbiamo detto essere discriminatorie rispetto all’intera categoria di psicologi e non rappresentare qualifiche professionali esistenti nell’ordinamento ministeriale dei corsi di laurea e delle specializzazioni. A margine di questa modifica inserita nella riforma, non possiamo non fare riferimento a come nasce la presenza di questa categoria di ‘psicologi forensi’ nell’esperienza quotidiana dei nostri tribunali. Ad oggi-sottolineano- le consulenze tecniche vengono affidate ad uno stretto giro di professionisti che afferiscono a società che si definiscono ‘psico-forensi’ e che sono per lo più firmatari di documenti in cui si sostengono le varie declinazioni dell’alienazione parentale, teoria definita ascientifica e messa al bando dal comma 23 della stessa riforma Cartabia. Per quanto riguarda poi la competenza citata in questo comma 34 in ‘violenza domestica e sui minori’- concludono le firmatarie- va annotato che essa non può essere reperita in modo appropriato in un contesto di professionalità psicologiche confuse e discriminatorie. Essa andrà quindi reclamata in modo diverso ed in altri contesti anche legislativi per essere aderente alla Convenzione di Istanbul“.
AFFIDO, CAPUANO: “CON CURATORE NON SI PROTEGGONO FIGLI DA VIOLENZA“
L’impianto della Riforma Cartabia, come ha riportato anche il Protocollo Napoli in una nota stampa di oggi, ha sostanzialmente accolto gli emendamenti della Commissione d’inchiesta per il femminicidio, soprattutto rispetto a quanto stabilito al comma 23 dell’articolo 1, con un esplicito riferimento all’articolo 31 della Convenzione di Istanbul che impone, in materia di affidi familiari e separazioni, di tenere conto degli episodi di violenza. Oltre a questo, si stabiliscono la centralità dei poteri istruttori del giudice chiamato a valutare le allegazioni di violenza; l’ascolto del minore, che non va delegato; la messa al bando della vittimizzazione secondaria; il divieto a servirsi di teorie ascientifiche nelle Ctu e di ricorrere a interventi di mediazione nell’ambito di procedimenti giudiziari di affido dei minori e separazioni. “Questo impianto- ha commentato alla Dire l’avvocata civilista e familiarista Alessandra Capuano Branca- era atteso da moltissimo tempo, anche perché si sostanzia in una accelerazione del processo e in una riduzione dei costi. Sarà un’acquisizione di grande importanza. Ma dobbiamo attendere i decreti legislativi di attuazione dopo l’approvazione”.
Per Capuano Branca, il comma 23 “è un faro che illumina una strada lunga e tortuosa, quella dei decreti attuativi. Nel frattempo- avverte- nella corsia di sorpasso passano gli alfieri della bigenitorialità”. Di quali rischi parliamo? Il riferimento a cui allude l’avvocata è alle ‘modifiche urgenti’ apportate alla Riforma, di immediata attuazione, che prevedono, fra le altre cose, l’assegnazione di ampissime funzioni alla figura del ‘curatore speciale’ delegato dal giudice, con una modifica dell’articolo 78 del Codice di Procedura civile: “Il minore per definizione- ha spiegato l’avvocata- ha la sua rappresentanza legale nei genitori, fintanto che questi non siano dichiarati decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale. Affermare, come accade in questo caso, che quando c’è un processo pendente fra i genitori, gli stessi agiscano in conflitto di interessi col minore è assolutamente improprio e confligge con l’intero sistema in tema di responsabilità genitoriale e con l’articolo 30 della Costituzione, che specifica che i genitori hanno il dovere e il diritto di educare propri figli”, ha incalzato ancora Capuano, che è stata anche audita in Commissione Giustizia alla Camera. Il curatore inoltre potrà essere nominato anche laddove ricorrano ‘gravi motivi’ o ‘alta conflittualità’ fra i genitori, un “manto nero sotto cui si stende tutto- ha chiarito Capuano- E questo gestore poi (non chiamiamolo curatore perché di fatto non lo è) può essere nominato anche quando uno dei genitori chieda in giudizio una dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale per l’altro genitore”. Per Capuano Branca in questo quadro è troppo facile immaginare “che in casi che comprendano denunce di violenza o abusi, il genitore denunciato chiederà la decadenza del genitore che ha avuto il coraggio di denunciare e che solo per questo venga nominato un gestore”.
Il ‘gestore-curatore’ dovrà anche sentire il minore, “il che è in contraddizione con il comma 23″, senza che peraltro siano chiariti i criteri della sua scelta: ” Insomma- ha sintetizzato l’avvocata- il paradosso è che si va in giudizio per proteggere i propri figli dalla violenza e ci si ritrova a non poterli proteggere e a vederne affidate le sorti a un terzo che non sappiamo chi sia: non c’è un requisito di professionalità, non c’è un albo e non ci sono scritti i criteri di scelta”.
Anche rispetto alla conquista del comma 23 che impone un divieto al giudice di incaricare come Ctu chi si sia espresso a favore di teorie ascientifiche come la PAS (alienazione parentale), “questo viene smentito dal comma 34- ha detto Capuano Branca- che restringe il campo delle Ctu che il giudice può scegliere agli ‘psicologi forensi’”. Ma chi sono gli psicologi forensi o giuridici? “Chi si è formato attraverso approfondimenti post-universitari. È una definizione inconsistente”. Grave è soprattutto il fatto che in questo modo verrebbero escluse dalle Ctu altre figure professionali, “che invece sono importantissime e penso ai pediatri, agli psicopedagogisti…”. Senza contare che si tratterebbe proprio di quei soggetti che “nel dibattito nazionale sono i più forti sostenitori della Pas o comunque della bigenitorialità a qualsiasi costo“.
Altro punto dolente delle ‘modifiche urgenti’, per Capuano Branca così come per le firmatarie della nota di oggi di Protocollo Napoli, è la modifica al 709 ter del Codice di procedura civile vigente sulle sanzioni inflitte al genitore collocatario che non rispetti il diritto di visita dell’altro genitore: “È una norma che c’è sempre stata- ha spiegato Capuano Branca- prevedendo che il destinatario della sanzione potesse impugnarla. Dimentichiamocene”. Con la modifica urgente e di immediata attuazione “intanto paghi la sanzione e poi la impugni. Un bambino con la varicella rischia di costare anche 15/20.000 euro. Questa- ha concluso Alessandra Capuano Branca- è un’altra barbarie , perché finisce di costruire intorno a madri e bambini quella gabbia di costrizioni legali che talvolta si risolvono nella violenza di Stato”.