Il Maso chiuso in Alto Adige
La sua storia …
Il paesaggio dell’Alto Adige è caratterizzato da insediamenti sparsi, da fitte radure boschive nelle quali si scorgono numerose case con fienili, terreni circostanti; che nell’insieme formano una moltitudine di “masi” (“Hof”). Il termine “Hof” indica la corte, il podere. In italiano deriva dal latino medievale “mansio”, facendo riferimento sia alla casa che alla famiglia, quello che in francese viene chiamata “maison”. Non così chiara è invece l’origine del termine “maso chiuso” (“Geschlossener Hof!). Secondo alcune interpretazioni il termine si riferiva ai campi e boschi che circondano l’abitazione del contadino oppure, più probabilmente, alla sua indivisibilità.
Andando indietro nella storia, l‘istituto giuridico del maso chiuso viene introdotto in Alto Adige alla fine del VI secolo. Esso trova origine nel diritto barbarico del popolo germanico introdotto in Tirolo dai Bavari, che mirava a conservare unita la proprietà agricola. Questa disciplina è stata applicata con modalità differenti nei paesi nordici fino alle Alpi.
In Tirolo trova la sua costruzione più stabile e tipica. Qui l’istituto del maso chiuso, già definito così a partire dal 1795, viene disciplinato ufficialmente dalla “Tiroler Landesordnung” del 1526 che proibisce la suddivisione dell’eredità immobiliare al fine di garantire un futuro sicuro ai masi e alle famiglie contadine e per evitarne l’impoverimento; da “Patenti Imperiali” emanate fra il 1770 e il 1795 ed, infine, dalla Legge provinciale tirolese del 12 giugno 1900 nr. 47, rimasta in vigore, nei territori trasferiti all’Italia, fino al 1929. Proprio nel 1900 anche l’art. 2049 del BGB (codice civile tedesco) stabilisce che il testatore potesse lasciare l’unità colturale ad un solo erede (“Anerbenrecht”).
Sin dalla sua introduzione nel VI secolo, i contadini di un villaggio o di un territorio facevano parte di una comunità (“Dorfgemeinschaft”) o della “comunità di pago” (“Dorfgemeinschaft”).
All’interno di questa veniva stabilita e disciplinata la suddivisione dei terreni tra i contadini.
In particolare ad ogni capofamiglia veniva assegnato un terreno (comprensivo di boschi e/o pascoli) di grandezza tale che gli permetteva di mantenere una famiglia compresa la servitù. L’unità di misura di tale porzione era la “Hufe” (dal latino “huba o hoba”).
Si trattava già al tempo, di fattorie isolate ed autosufficienti, con diritti limitati di proprietà, mai di grandi proprietà terriere (latifondi), gestite dalle famiglie rurali.
Per migliorare la redditività del terreno e sfruttarlo al meglio, per favorire una coltivazione più razionale, per evitare l’abbandono di zone meno produttive e fertili, il podere non veniva mai suddiviso quando il contadino moriva, decisione che prevaleva pertanto sul diritto ereditario dei figli.
Secondo il “diritto di maggiorasco” l’erede a cui veniva assegnata la terra era il figlio maggiore, detto “assuntore” (“Anerbe”), ma in alcune zone (area del Brennero) anche al figlio minore.
Agli altri figli spettava unicamente un compenso, un risarcimento per non poter godere dei benefici derivanti dalla suddivisione della proprietà paterna. Questo comportava che, se decidevano di rimanere al maso, lo potevano fare unicamente in veste di servi agricoltori (“Knecht”).
Se invece avessero deciso di abbandonare la famiglia, alla ricerca di altre soluzioni lavorative e di vita, avrebbero ricevuto dall’assuntore un piccolo corredo, oltre alla possibilità di tornare al maso nel caso in cui la loro scelta di vita alternativa, fosse fallita.
È importante però sottolineare che l’erede assuntore non diveniva automaticamente tale: solitamente si sceglieva il figlio ritenuto maggiormente adatto a conservare e migliorare il maso, tenuto anche conto del sesso, dell’età, delle attitudini e capacità agricole.
Nel corso dei secoli la tradizione del maso chiuso ha generato vincoli familiari molto forti, una classe di contadini legati al maso, conservatori, naturali tutori dell’ambiente.
Durante il periodo delle due guerre mondiali la situazione inizia però a peggiorare: diversi giovani muoiono in guerra e l’erede unico si trova costretto a pagare gli altri eredi concedendo loro dei terreni.
Nello Statuto di autonomia del 1948, all’art. 11, viene introdotta la competenza primaria della Provincia di Bolzano a legiferare in materia di ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell’art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini. Nel 1954 viene reintrodotto seppur con nuova normativa.
Oggi di circa 19.000 aziende agricole in Alto Adige più di 11.000 sono masi chiusi. Questo prova che la tradizione è ancora viva e che oggi è più attuale ed importante che mai.
Redazione Radici