L’imprenditrice Elisabetta Franchi condannata per condotta antisindacale
UNA VICENDA CHE INIZIA NEL 2020
La sentenza, firmata dal giudice Chiara Zompi, è datata 13 maggio 2022 e ricostruisce una vicenda iniziata nel 2020, quando l’azienda inizia a chiedere ai lavoratori lo svolgimento di diverse ore di lavoro straordinario. Interviene quindi, la funzionaria della Filcams, Lorenza Giuriolo, che invia alla Betty Blue una prima lettera in cui si contesta l’imposizione dello straordinario, “poiché sintomatico di una carenza di organico, e richiedendo un serio confronto sindacale al fine di ricercare una soluzione condivisa”.
LA RICHIESTA: LAVORO DI SABATO PER SMALTIRE ARRETRATO. E SANZIONI PER CHI NON SARÀ PRESENTE
La richiesta di apertura del confronto cade nel vuoto. La situazione si ingarbuglia quando la ditta di Franchi, attraverso il direttore della produzione, scrive ai reparti per comunicare la necessità di fare alcune ore di lavoro al sabato per smaltire il lavoro arretrato. E si avvisa che nei confronti di “chi non sarà presente nella giornata di domani l’azienda prenderà gli opportuni provvedimenti disciplinari“.
Di nuovo, interveniva la funzionaria della Cgil chiedendo un incontro all’azienda e contestando l’obbligatorietà delle ore di straordinario. Con una risposta del 3 novembre Elisabetta Franchi ribadisce le sue ragioni e tira dritto. A questo punto, l’11 novembre, scatta lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari.
I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Nel frattempo, però erano partiti i primi procedimenti disciplinari a carico di otto lavoratrici per non aver svolto gli straordinari previsti nella settimana dall’1 al 6 novembre. Segue un nuovo ordine di servizio per lo straordinario del 13 novembre. Giuriolo replica con una diffida a cui segue lo sciopero. L’azienda, nella settimana successiva torna a chiedere ore straodinarie e riprende le lavoratrici che hanno aderito alla mobilitazione. “Le poche persone che si sono rifiutate sono andate contro il diritto in capo al datore di lavoro di poter richiedere ore di straordinario per ragioni tecnico produttive nel limite delle 250 ore annue. Questo per l’azienda è inaccettabile e ci ferisce in quanto opportunità di sviluppo e di benessere economico dell’azienda si riflette sul bene comune di tutti, sulla possibilità di avere occupazione in una fase dell’economia così complessa e rischiosa come quella attuale”, scrive la responsabile delle risorse umane. Il braccio di ferro prosegue e arrivano nuove sanzioni disciplinari fino allo scorso 8 aprile.
PER IL GIUDICE OK CHIEDERE LO STRAORDINARIO, MA LE SANZIONI FURONO ‘INTIMIDAZIONE’
Il sindacato si rivolge, dunque al Tribunale del lavoro, che riconosce la legittimità dell’azienda di Elisabetta Franchi di chiedere del lavoro straordinario entro il limite delle ore consentite dal contratto nazionale, ma stanga Betty Blue per le sanzioni comminate (in realtà poi non eseguite) alle lavoratrici in sciopero, riconoscendone il carattere “intimidatorio”. Scrive il giudice: “La reiterata elevazioni di contestazioni disciplinari a carico di un gruppo di lavoratrici che già avevano manifestato la loro volontà di aderire allo stato di agitazione promosso dal sindacato ricorrente costituisce, di per sé, comportamento intimidatorio ed evidentemente finalizzato a scoraggiare l’adesione dei dipendenti allo sciopero dello straordinario, legittimamente proclamato. Deve pertanto essere dichiarata l’antisindacalità della predetta condotta”.
LA CGIL DOPO LA SENTENZA: ORA ACCETTI IL CONFRONTO
“Comportamento antisindacale” per aver sanzionato delle lavoratrici in sciopero. La sentenza del Tribunale del lavoro di Bologna colpisce Betty Blue, l’azienda della stilista Elisabetta Franchi, finita al centro di un polverone mediatico per aver dichiarato di non assumere donne giovani per incarichi dirigenziali, temendo lunghe assenze in caso di maternità. A portare Franchi di fronte al giudice del lavoro la Filcams-Cgil.
“Pur accogliendo solo in parte le istanze da noi promosse, la sentenza di oggi costringe di fatto l’impresa ad attivare quel confronto sugli straordinari così insistentemente richiesto“, commenta il sindacato. “Se da un lato viene respinta l’obbligatorietà del confronto preventivo sul tema di straordinari, in virtù di una rigida interpretazione delle norme del contratto nazionale, su cui ci riserviamo
di valutare una futura opposizione, dall’altro lato si esplicita inequivocabilmente che non può essere messa in atto alcuna azione contro le lavoratrici e i lavoratori in sciopero”, spiega Lorenza Giuriolo la Filcams. “Auspichiamo pertanto che ora possa avere termine la conflittualità che ha caratterizzato questa fase, avviando nuove relazioni sindacali strutturate sul confronto fra le parti e non sugli ordini di servizio imposti dall’impresa”, conclude.