L’immigrazione e il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati
“Un immigrato è qualcuno che non ha perso niente, perché lì dove viveva non aveva niente. La sua unica motivazione è sopravvivere un po’ meglio di prima.”
Ecco cos’è l’immigrazione: un movimento di singoli o di un popolo che si spostano dal Paese di nascita e/o di cittadinanza per giungere in un altro Paese all’interno del quale sperano di abbracciare un’aspettativa di vita migliore rispetto a quella precedente. Il fenomeno è più complicato di una semplice nozione. Ancor più tortuoso ed articolato è il tema dell’immigrazione dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA).
Vi è un aumento poderoso di arrivi di msna nelle nostre coste e ciò ha portato il legislatore ad adeguarsi in maniera rapida, inaspettata e fulminea proprio perché costituiscono un vero e proprio soggetto migratorio autonomo con delle proprie peculiarità, basti notare che nel 2021 vi è stato un aumento del 55,5% di msna nel nostro territorio rispetto al 2020.
Ma prima ben intendiamoci: chi è un minore straniero non accompagnato? Come da DPCM n.535/1999 e successivamente soppresso con la L.135/2012, “è minore straniero non accompagnato quel minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di adulti per lui legalmente responsabili.” Da tale definizione notiamo di come, per l’ordinamento italiano, ci siano dei requisiti per definire un msna come:
- la minore età;
- presenza sul territorio statale;
- assenza di figure genitoriali e/o parentali, secondo le leggi italiane;
- assenza di richiesta di protezione internazionale, ovvero quel sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi;
- cittadinanza extracomunitaria.
È palpabile la necessità di tutelare i soggetti più fragili nella fragilità totale che caratterizza il mondo dei migranti partendo dal ruolo del legislatore in primis ma non solo: svolgono un ruolo fondamentale in tale contesto anche gli operatori della sicurezza e del sociale, volontari, amministratori pubblici. In tale articolo è doveroso sottolineare e soffermarsi in che modo venga -più o meno- tutelato il fenomeno dei msna.
Se nel diritto internazionale assumono grande importanza il principio di non discriminazione e dell’interesse superiore del minore, in ambito europeo maggior rilevanza la assumono il Consiglio d’Europa e l’Unione europea stessa. Riguardo alla prima, viene in rilievo la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) grazie alla quale gli Stati sono tenuti a fornire ai msna una sistemazione, vitto, cure mediche, cure psicologiche e l’accesso alle attività ricreative; riguardo l’Unione europea, invece, essa varia le garanzie previste per gli msna a seconda che siano migranti in condizione di irregolarità, richiedenti asilo o vittime della tratta. Sembra superfluo sottolineare che tale visione sembra poco condivisibile in quanto l’unica condizione che accomuna le diverse distinzioni attuate dall’Unione europea sia proprio la vulnerabilità che caratterizza i msna coinvolti in situazioni di specifiche esigenze di tutela (in virtù della minore età), della cittadinanza e dall’assenza di familiari di riferimento nel territorio di accoglienza.
In Italia va subito detto che la Carta costituzionale riconosce il beneficio dei diritti fondamentali a tutte le persone, indipendentemente dallo status civitatis (quindi anche i msna sono coinvolti da tale status). In sostanza, i minori stranieri soggetti alla giurisdizione italiana usufruiscono di tutti quei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dai trattati internazionali e dalla Costituzione.
Per il msna, particolare importanza la assume il tutore e in particolare il favor legis verso l’istituto dell’affidamento che permette un controllo più concreto su questi minori, evitando che finiscano in reti di criminalità organizzata. Inoltre, permette che il minore possa fruire di tutti i servizi necessari alla sua crescita, come ad esempio i servizi sanitari, che prevedono, nel caso in cui il soggetto non possa prestare autonomamente consenso, che sia il detentore della responsabilità genitoriale a decidere in sua vece: così la sua posizione giuridica risulta essere pienamente tutelata in caso di malattia.
Particolari accorgimenti sono poi previsti per lo svolgimento di tutto l’accertamento socio-sanitario dell’età e per la comunicazione del risultato: si conferma una normativa altamente improntata alla tutela del minore.
La previsione di un mediatore culturale da affiancare al minore durante tutto l’iter di identificazione e collocamento in un posto idoneo, permette di avere assistenza, in modo tale che l’esperienza di migrazione sia il meno traumatica possibile.
In realtà, il problema più grande è rappresentato dalla mancanza di una buona e organica legge che si occupi nello specifico e risolutivamente dei msna soprattutto per far fronte alle continue violazioni dei più minimi ed essenziali diritti dell’infanzia di cui sono vittime provando a mettere ordine alle contraddittorie e confusionarie norme affinché venga emanato un corpus di leggi che accolga e protegga in maniera efficace ed efficiente tale categoria, per evitare ulteriori sofferenze.
È ancora poca la percezione riguardo tale fenomeno.
Giuseppe Tisti