ALAS Disoccupazione lavoratori dello spettacolo

ALAS Disoccupazione lavoratori dello spettacolo

A fronte di una precarietà occupazionale attestata per un lunghissimo arco temporale e di  una lacunosità legislativa settoriale associata ad una carente tutela assistenziale, una ventata di ottimismo offre un veritiero  spunto di positività la novella contenuta nell’art. 66 della legge 23 luglio 2021, n. 106,di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – meglio noto come  decreto Sostegni bis –   con la quale si è provveduto ad introdurre una nuova  indennità per la disoccupazione involontaria – denominata ALAS, da erogarsi, in presenza e con la concomitanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma,  in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • Autonomi dello spettacolo tabellati all’interno dell’enucleazione prevista con  decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, – articolo 2, comma 1, lett. a) e b ;
  • Esercenti autonomi attività musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ricomprendendo tale norma anche gli appartenenti alle qualifiche professionali, riconducibili alle citate lettere a) e b  come individuate dal decreto interministeriale del 15 marzo 2005, recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS” ;

Per rendere effettiva l’erogazione di tali prestazioni assistenziali, è previsto che  a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro che intendano reclutare per lo svolgimento di tali attività lavoratori rientranti nelle rituali tabelle di assicurati sopra citati e che intendano farlo  in qualsivoglia forma, normalmente anche in committenza, instaurando con  le citate categorie occupazionali  rapporti di lavoro autonomo o in collaborazione, hanno l’obbligo di versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità “ALAS” ,  contributo determinato  nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero, adempimento che rimane anche in capo a quella platea di  lavoratori autonomi definiti “esercenti attività musicali”  condizione ed onere di eccezionale estensione in ragione delle specifiche modalità di svolgimento ed erogazione della loro prestazione lavorativa spettacolistica, connotate da particolare autonomia.

In  virtù di tale estensioni, sugli stessi vertono i conseguenti  rituali adempimenti comprensivi  degli obblighi informativi e contributivi di legge.

Quest’ultima categoria occupazionale è ben distinta dall’ordinario lavoratore autonomo in quanto differentemente enucleato anche a livello legislativo, rientrando nell’alveo degli appartenenti al codice qualifica 500, identificati in Ateco al numero 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche) ed inquadramento automatizzato  c.s.c. 7.07.11.

Gli esercenti attività musicali provvedono a trasmettere le denunce on line seguendo un percorso agevole e semplificato, utilizzando SPID/CIE/CNS,  per assolvere ai rituali, ineludibili adempimenti contributivi: il versamento contributivo viene effettuato, come di norma, anche per tali categorie, mediante F24.

È doveroso evidenziare, tuttavia, che come enucleabile dalle disposizioni contenute nell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS dovuto è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Il  contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia – alla data del 31 dicembre 2021 è dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione misura piena del 2,22%.

Per altro verso, invece, per  i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (identificati dal c.s.c. 1.18.10), atteso che per questi soggetti  non è prevista alcuna delle riduzioni contributive citate, il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2%

Soggetti destinatari diretti del contributo assistenziale  d’indennità per disoccupazione introdotto con la novella legislativa in argomento e fruitori  della nuova prestazione ALAS sono  tutti i citati lavoratori autonomi che risultino non più occupati a causa di  eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

In dettaglio, in estrema sintesi,  destinatari della nuova prestazione ALAS sono tutti i lavoratori autonomi che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli – a tempo determinato – e  lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), sopra riportate e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, introdotto dalle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nell’alveo dei requisiti previsti è necessario che la platea dei lavoratori autonomi cui la norma afferisce,

  1. a) non abbiano in corso nessun tipo di rapporto di lavoro, né autonomo o subordinato;
  2. b) non siano titolari di alcun trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  3. c)  non rientrino nella platea dei beneficiari di Reddito di cittadinanza ;
  4. d) abbiano maturato, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’arco del periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità
  5. e) abbiano conseguito un reddito non superiore a 35.000 euro relativo all’anno precedente alla presentazione della domanda.

L’erogazione dell’indennità avviene sulla scorta dell’esame del reddito dichiarato ai fini previdenziali e la sua commisurazione è direttamente rapportata a tali  imponibili, frazionandolo nel numero di mesi oggetto di contribuzione nel periodo oggetto di osservazione.

La domanda dev’essere presentata esclusivamente con modalità telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro per il tramite dei rituali strumenti in uso alla collettività nel sito INPS o per il tramite dei Patronati

Si decade dal diritto ove il possibile beneficiario:

  • sia titolare di altra prestazione di  disoccupazione (NASpI, DIS-COLL);
  • Percepisca l’assegno ordinario di invalidità;
  • Sia titolare di trattamento pensionistico
  • Sia destinatario di reddito di cittadinanza.

L’ALAS non è tuttavia incompatibile con la titolarità di cariche elettive che prevedano indennità   in  correlazione con lo svolgimento delle stesse

In caso di reiezione della domanda potrà proporsi ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento di rigetto.

Angela Gerarda Fasulo

 

Redazione

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